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LAVORO? di F. Maletti

Tra “lavoro che non c’è”, Jobs Act, lavoro che c’è e lavoro che non si vede. L’opinione di uno che se ne intende.Oltre gli slogan e le illusioni, la sostanza. 
Se il lavoro ha cambiato verso non si può cambiare verso al lavoro, ma regolamentarlo diversamente tenendo conto dei mutamenti intervenuti.

Ricordo che, sul finire degli anni sessanta del secolo scorso, nel periodo di massima espansione della società industriale in Italia, uno dei problemi che si ponevano gli esperti era quello di come riuscire a conciliare l’impetuoso progresso tecnico con una struttura dell’occupazione che fosse in grado di reggere il confronto. Si notava come, durante l’evoluzione tecnologica, il tempo intercorso tra la scoperta ed il suo sfruttamento commerciale tendesse a ridursi drasticamente: fino a sfiorare lo zero. Infatti, mentre per la fotografia erano occorsi 112 anni, per il telefono “soltanto” 56, per la radio 35, per il radar 15, per la TV 12, per l’energia atomica 6, per il transistor 5. Tutto questo poneva già allora dei seri problemi di adeguamento tra domanda e offerta di lavoro: mentre dalla parte della domanda erano richiesti al lavoratore un livello culturale ed una preparazione progressivamente superiori, dalla parte dell’offerta i tempi di preparazione, di formazione e di adeguamento dei lavoratori diventavano quasi zero.

I PROFESSORI E L’ARTICOLO 18

Un gruppo di emeriti giuristi del lavoro (Lavoro e Diritto, Bologna, Il Mulino) ha diffuso l’appello che segue. A quanto pare inascoltato dal Professore e dalla Professoressa; stavolta però non sembra che la passeranno tanto liscia. Almeno speriamo.

Per una buona modifica dell’art.18 dello Statuto dei lavoratori
L’art. 18 dello Statuto dei lavoratori ha un significato al tempo stesso reale e simbolico.
Il significato reale consiste nell’estendere ai contratti di lavoro la stessa sanzione prevista per l’illegittimità di qualsiasi atto commesso tra privati.
Se un licenziamento è illegittimo l’art.18 dispone che quell’atto sia rimosso, come accade quando si fa abbattere l’opera costruita da un vicino lesiva del diritto di proprietà del confinante e come accade in tutte le forme di inadempimento contrattuale, in cui è il creditore adempiente che può scegliere fra esecuzione del contratto e risarcimento dei danni. Nel diritto del lavoro tale rimozione si chiama “reintegrazione”. Questa semplice previsione (annullare il licenziamento illegittimo, reintegrare il lavoratore e risarcirlo del danno subito) esercita una rilevante forza deterrente, e rende praticabili i diritti dei lavoratori nel concreto svolgersi dei rapporti di lavoro, a partire da quelli sindacali.