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VOUCHER GENERATION di F. Maletti



(ovvero: attestato di sub lavoro, in particolare per i giovani)

Alla voce “lavoro accessorio” su Wikipedia, (la Enciclopedia di Google), si trova una precisa ed esaustiva sintesi di tutto quello che può interessare a chi vuol saperne di più sul significato e sull’uso dei voucher in Italia. Di tutto questo lavoro, che denuncia i diversi profili di irregolarità sull’uso dei voucher, mi limito ad affrontare l’ultima parte, quella dal titolo “Criticità della remunerazione oraria”, e che qui riporto integralmente:
“ Un altro profilo di criticità riguarda l’ammontare della remunerazione oraria del lavoro accessorio. Il taglio fisso dei buoni lavoro rappresenta il livello minimo del valore di remunerazione reso possibile dal sistema. Tuttavia, le norme di legge e regolamentari non stabiliscono una soglia minima di prestazione oraria a cui ancorare la corresponsione di un singolo buono, fatta eccezione per il settore agricolo. In questo modo, la normativa lascia aperta la possibilità che un solo buono possa essere utilizzato per remunerare più ore di lavoro, facendo scendere la retribuzione oraria a livelli molto bassi...
Al fine di contrastare tale abuso, impedendo forme di “negoziazione” e di “svalutazione”della prestazione oraria, la legge di riforma Fornero (L. 2 giugno 2012, n. 92), era intervenuta a regolarne l’utilizzo prevedendo l’emissione di un atto regolamentare che fissasse i valori minimi del compenso orario per ciascuna categoria. A tale previsione, tuttavia, è seguita l’inerzia del Ministero che NON ha emanato il decreto per colmare la riserva regolamentare: ne risulta che, con la sola eccezione del settore agricolo, rimane impregiudicata la discrezionalità delle parti nel quantificare la remunerazione oraria tramite buoni lavoro.”
Quindi, riepilogando, Fornero, nella nuova formulazione del 2012, dispone che il valore nominale orario debba essere fissato con decreto del Ministero del Lavoro, “tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali”.
Ma, a tutt’oggi, non c’è mai stato confronto e non c’è mai stato decreto (tranne che per il solo settore agricolo). Viene logico allora domandarsi perchè, nei correttivi del 2016, solo per il settore agricolo ed in base ad una sua particolare peculiarità, si specifica che il voucher “corrisponde all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di Lavoro Subordinato previsto dal CCNL di settore”. Un “omaggio” a questa categoria voluto dal Ministro Poletti? O forse perché con le altre categorie di lavoro era necessario un “confronto con le parti sociali” (i Sindacati) che il Governo Renzi insieme al suo Ministro non vuole avere? Oppure perché questa situazione è VOLUTA, un po’ per ignoranza e un po’ per scelta, senza tenere conto dei suoi effetti destabilizzanti nel mondo del lavoro, e in particolare sui giovani? Mistero.
Eppure, gli interventi correttivi alla distorsione sull’uso dei voucher non sono impossibili. Partendo dal principio sancito ( per non scomodare la Costituzione all’art.36) anche dai CCNL, che prevedono una retribuzione per il lavoratore proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro a parità di mansioni svolte, sarebbe sufficiente pretendere dal datore di lavoro la indicazione preventiva di quale CCNL viene applicato ai suoi dipendenti e a quale mansione verrà adibito il lavoratore pagato a voucher. Da qui allo stabilire la esatta retribuzione oraria spettante non è poi così difficile, se di questo se ne occupa un tecnico. Ma, forse, è proprio qui che sta il vero problema: in quanto il conteggio del tecnico renderebbe il risultato non solo sgradito al datore di lavoro, ma addirittura lo indurrebbe a desistere dall’uso del voucher come forma di pagamento. E qui spiego il perché. Prendendo come esempio pratico uno dei contratti più diffusi: il CCNL del Commercio.
In tutti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) in presenza di un rapporto di lavoro continuativo, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, la retribuzione oraria si ottiene dividendo i valori mensili della retribuzione per un coefficiente stabilito dai CCNL stessi, e che può essere: 168, 170, 173, 175. Per il CCNL del Commercio il divisore è 168.
Ma se si vuole calcolare il valore effettivo di un’ora di lavoro, così come avviene ad esempio nelle trattative per i rinnovi dei contratti di lavoro, allora bisogna tenere conto di tutti quegli elementi del contratto che hanno un effetto retributivo indiretto e che vanno calcolati su base annua. Questa procedura, che si chiama di “armonizzazione retributiva”, un po’ complessa ma proprio per questo molto precisa, viene usata anche quando, ad esempio, una Azienda passa, per i suoi dipendenti, dalla applicazione di un CCNL ad un altro CCNL (ad esempio dal CCNL metalmeccanici dell’industria al CCNL del Commercio). Infatti, la Legge stabilisce che, in costanza di rapporto di lavoro, un lavoratore che passa dalla applicazione di un CCNL ad un altro CCNL non ci deve perdere economicamente: per cui va fatto il ricalcolo (su base annua!) e considerando le eventuali risultanze eccedenti come un super minimo.
Questo principio non si vede perché non dovrebbe valere (da qui giusto il richiamo di Fornero nel 2012) anche per un lavoratore pagato col voucher: insomma, il suo compenso non deve essere inferiore a quello di un altro lavoratore dell’azienda che svolge le sue stesse mansioni. Diversamente, per il datore di lavoro l’uso del voucher sarebbe così conveniente, dal punto di vista economico (ma non solo), da indurlo a non fare più assunzioni: da una parte i lavoratori “sicuri”, quelli senza i quali l’attività imprenditoriale non avrebbe ragione di esistere, e dall’altra un “serbatoio” dal quale attingere, a bassissimo costo, di lavoratori giovani, volenterosi, desiderosi di emergere, spesso molto più acculturati e rapidi nel capire le cose, e, soprattutto, del tipo “usa e getta”...
Ora, tornando al nostro CCNL del Commercio, oltre alla normale retribuzione mensile, su base annua il lavoratore è fruitore anche di:
Tredicesima mensilità, Quattordicesima mensilità, Ferie pagate pari ad un mese, Riduzione Orario pari a 104 ore, Festività infrasettimanali (non lavorate e pagate) pari a giorni 12, TFR pari all’ammontare della retribuzione annua diviso 13,5. (Tutto questo porta, all’incirca, ad una levitazione del valore della paga oraria di quasi il CINQUANTA per cento).
In conclusione, quindi, per stabilire il costo corretto di un’ora di lavoro, dopo avere stabilito in base alle mansioni assegnate l’inquadramento corrispondente, bisogna sommare tutti questi elementi aggiuntivi rispetto alle normali dodici mensilità comprese nell’anno e, ottenuto il Totale, dividerlo per dodici (base mensile) e poi per 168 (per avere l’esatto valore orario).
Il risultato ottenuto dà, con precisione, la somma esatta che dovrebbe essere pagata tramite voucher ( e che sarà spesso molto più, come importo, di un voucher da 10 euro lordi!) per ogni ora di lavoro accessorio.
A questo punto, e tristemente, come definire in questi ultimi anni il (NON) operato del Ministro del Lavoro su questo tema nonostante le precise indicazioni contenute nella legge di riforma Fornero del 2012? Come interpretare le esultanze del ministro Poletti che, di fronte all’aumentare in modo esponenziale dell’uso di voucher considerava tutto questo come “emersione del lavoro nero”, oltre che l’essere “il segnale inequivocabile che in Italia c’è la ripresa produttiva”?
Ignoranza? Arroganza? Inerzia? Malafede? La solita “furbizia” italiana che porta da nessuna parte e contribuisce alla perdita di credibilità della politica avvantaggiando i disonesti? La presa in giro di una intera generazione di lavoratori giovani ai quali si insegna da subito che, anche nel lavoro, si è quasi sempre “legalmente” vittime di ladri e di profittatori?
Una domanda al Signor Ministro: quale idea può farsi del mondo del lavoro un giovane trattato in questo modo?
Che ci sia un inganno? C’è da scommetterci!


            5 febbraio 2017                                                                      Franco Maletti
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